Art. 11.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

      1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.